
Invalidità degli atti (quali ad esempio la cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento, un preavviso) notificati dall’ufficio incompetente dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La conferma della recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria.
Nel sistema della riscossione tributaria, il rispetto della competenza territoriale rappresenta un principio fondamentale per la legittimità degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ogni contribuente è identificato da un domicilio fiscale, che determina quale ufficio competente deve gestire le procedure di riscossione a suo carico.
Disposizioni normative e residenza fiscale
Secondo le disposizioni normative contenute negli articoli 31 del DPR 600/1973 e 24 del DPR 602/1973, gli atti impositivi, come cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo, ipoteche e pignoramenti, devono essere notificati esclusivamente dall’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del debitore.
La Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza, con la sentenza n. 37/2/2025, ha ribadito l’illegittimità degli atti notificati da uffici privi di competenza territoriale.
Tale orientamento rafforza il diritto del contribuente a vedere annullati i provvedimenti emessi da uffici di una provincia diversa da quella di residenza fiscale.
Agenzia delle entrate: quando sono nulli gli atti
In sintesi, l’inosservanza del criterio di competenza territoriale determina la nullità degli atti emessi dall’Agenzia Entrate Riscossione, e può rappresentare una valida ragione di opposizione per il contribuente.
Pertanto, è fondamentale verificare attentamente la correttezza territoriale dell’ufficio notificante prima di procedere con eventuali pagamenti o azioni successive.
Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro studio legale al numero di telefono 0256568824.


