
Mill Test Certificate, Paese di fusione e colata, numero di colata e controlli TARIC: cosa devono fare gli importatori di prodotti siderurgici.
Dal 1° ottobre 2026 gli importatori UE di numerosi prodotti siderurgici sono tenuti a dichiarare e documentare il Paese di fusione e colata dell’acciaio importato. L’obbligo discende dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, adottato in attuazione dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2026/1384 sul nuovo sistema europeo di contrasto agli effetti della sovraccapacità mondiale nel settore siderurgico.
Non si tratta di una formalità: la mancanza di prove appropriate e verificabili può condurre al rifiuto dell’importazione. Per le imprese che acquistano acciaio extra-UE, o componenti rientranti nelle categorie interessate, la verifica documentale deve quindi entrare stabilmente nelle procedure di acquisto e di gestione doganale.
Che cosa si intende per “Paese di fusione e colata”
Il Paese di fusione e colata (melt and pour) è quello nel quale l’acciaio o il ferro sono stati prodotti per la prima volta allo stato liquido e successivamente colati nel loro primo stato solido. La nozione comprende anche la rifusione di rottami.
Il criterio non guarda, quindi, soltanto al Paese nel quale il prodotto è stato laminato, zincato, tagliato, lavorato o esportato verso l’Unione europea. L’obiettivo è ricostruire la provenienza industriale iniziale del metallo e rendere maggiormente trasparente la filiera.
È importante non confondere il Paese di fusione e colata con l’origine doganale della merce. Il nuovo dato di tracciabilità non sostituisce le regole sull’origine non preferenziale o preferenziale, che restano disciplinate dalle rispettive norme doganali. Si aggiunge, però, ai controlli già richiesti in sede di importazione per i prodotti coinvolti.
A quali prodotti si applica il nuovo obbligo
L’obbligo riguarda i prodotti appartenenti alle categorie elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384. Il regolamento europeo ha ampliato a 30 le categorie coperte dal nuovo sistema, individuate mediante codici della nomenclatura combinata.
Prima di acquistare o importare, l’operatore deve dunque verificare:
- la corretta classificazione doganale del prodotto;
- l’inclusione o meno della merce nell’allegato I;
- il contingente tariffario eventualmente applicabile;
- la disponibilità della documentazione relativa alla fusione e colata prima della spedizione.
La verifica deve essere svolta con attenzione anche quando l’acciaio è incorporato in semilavorati o componenti, poiché la sola denominazione commerciale del bene non è sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina.
Il Mill Test Certificate è il documento principale
L’art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 indica come prova ordinaria il Mill Test Certificate o certificato di collaudo del produttore.
Il documento deve riportare entrambi i dati essenziali:
- il Paese di fusione e colata;
- il numero di colata (heat number) dell’acciaio importato.
Il numero di colata consente di collegare il materiale importato al lotto produttivo e, quindi, alla relativa documentazione tecnica. Non è sufficiente una generica dichiarazione del fornitore priva di riferimenti verificabili alla fornitura concreta.
Per questa ragione, già in fase contrattuale è opportuno prevedere che il fornitore consegni il Mill Test Certificate riferibile ai lotti acquistati e si impegni a mantenere la tracciabilità lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Documentazione integrativa e regime transitorio fino al 30 settembre 2027
Se il Mill Test Certificate è disponibile ma non reca una delle informazioni richieste, la dogana può prendere in considerazione documenti integrativi, purché contengano il dato mancante sul Paese di fusione e colata o sul numero di colata.
Il regolamento menziona, tra gli altri:
- fatture;
- documenti di consegna;
- certificati di qualità;
- clausole inserite negli ordini di acquisto o nei contratti;
- dichiarazioni a lungo termine del fornitore;
- documenti contabili o di produzione;
- documenti doganali del Paese esportatore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizioni del processo produttivo.
Fino al 30 settembre 2027, in via transitoria, tale documentazione può essere utilizzata anche come prova autonoma qualora il Mill Test Certificate non sia disponibile. Ciò non equivale, tuttavia, a un’esenzione dall’obbligo: i documenti devono comunque essere idonei, coerenti e verificabili.
Dal 1° ottobre 2027, la documentazione alternativa potrà soltanto integrare il certificato principale, non sostituirlo.
Dichiarazione TARIC e rischio di rifiuto dell’importazione
Il Paese di fusione e colata deve essere indicato nella dichiarazione doganale mediante gli appositi codici documento TARIC.
Quando l’importatore utilizza documenti diversi dal Mill Test Certificate, le autorità doganali effettuano verifiche documentali sulle informazioni fornite. Questo può comportare controlli più approfonditi e ritardi nello svincolo delle merci.
L’art. 2, par. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 è particolarmente rilevante: se il Paese di fusione e colata non è dichiarato sulla base di documentazione appropriata e verificabile, l’importazione può essere rifiutata.
Il rischio non è quindi limitato a una richiesta di integrazione documentale. Un acquisto concluso senza garanzie contrattuali e senza verifica preventiva della filiera può tradursi in costi di fermo, ritardi produttivi e difficoltà nella disponibilità della merce.
Fusione e colata, contingenti e dazio fuori quota
L’obbligo documentale si inserisce nel nuovo quadro europeo per l’acciaio, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1384 a partire dal 1° luglio 2026.
Il sistema prevede contingenti tariffari per le categorie di prodotti interessate e un dazio aggiuntivo del 50% per le importazioni fuori contingente. La Commissione europea ha ridotto in modo significativo i volumi a dazio zero rispetto al precedente regime di salvaguardia.
La dichiarazione del Paese di fusione e colata non attribuisce, di per sé, un contingente né determina automaticamente l’origine doganale della merce. È tuttavia uno strumento centrale di tracciabilità e controllo della catena di fornitura, che si affianca alla gestione dei contingenti, dei dazi antidumping o compensativi eventualmente applicabili e degli altri obblighi di importazione.
Cosa devono fare le imprese importatrici
Le imprese dovrebbero intervenire subito sulle procedure di acquisto e importazione.
In particolare, è opportuno:
- mappare i prodotti siderurgici acquistati e i relativi codici doganali;
- identificare i fornitori e gli eventuali intermediari della filiera;
- richiedere prima della spedizione il Mill Test Certificate con Paese di fusione e colata e numero di colata;
- inserire nei contratti obblighi documentali, impegni di collaborazione e rimedi in caso di documentazione mancante o inesatta;
- verificare la coerenza tra certificato, fattura, documento di trasporto, lotto e merce dichiarata;
- coordinare ufficio acquisti, logistica, qualità, doganalista e responsabili della compliance;
- archiviare le prove in modo da renderle prontamente disponibili in caso di controllo.
La due diligence sulla supply chain non può più essere svolta soltanto dopo l’arrivo della merce in dogana. Deve iniziare prima dell’ordine, perché la ricostruzione del dato tecnico a posteriori può rivelarsi difficile o impossibile.
Assistenza doganale per importazioni di prodotti siderurgici
Il nuovo obbligo richiede un approccio integrato: classificazione doganale, gestione dei contingenti, contrattualistica con i fornitori, verifica documentale e valutazione dei rischi legati alla filiera.
Studio One Lex assiste imprese importatrici, operatori della logistica e società manifatturiere nella verifica preventiva delle operazioni, nella predisposizione delle clausole contrattuali e nella gestione delle criticità doganali relative a prodotti siderurgici e filiere internazionali.
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