
Multe per eccesso di velocità: per la Cassazione sono nulle se non c’è l’omologazione dell’autovelox. Le multe per eccesso di velocità rilevate dall’autovelox che non sia omologato ma solo approvato sono annullabili presentando apposito ricorso.
Multe per eccesso di velocità: la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10505/2024 ha stabilito che «In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi… di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse»
Il caso in esame, nasce dal ricorso avverso la multa presa attraverso autovelox fisso da un automobilista per aver superato il limite di velocità su una strada in cui era prescritto il limite di 90 Km/H.
In sintesi solo le apparecchiature debitamente omologate, approvate e tarate possono essere utilizzate quale fonte di prova per rilevare la velocità. Il risultato della mancanza di omologazione, anche alla luce dell’appena citata sentenza, comporta l’illegittimità del verbali di accertamento.
Il ricorso per chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità deve essere presentato dinanzi al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento del verbale o entro 60 giorni dinanzi al Prefetto.
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